Onorevoli Colleghi! - Lo scopo della presente proposta di legge consiste nella rimozione della materiale impossibilità di licenziare, attualmente prevista, per le imprese con più di quindici dipendenti, dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300).
      In caso di licenziamento, infatti, spetta al giudice del lavoro stabilire, una volta che il provvedimento venga impugnato, se ricorrano o meno la giusta causa o il giustificato motivo. A quel punto, il giudice può decretare la reintegrazione, annullando il provvedimento di licenziamento e tutte le sue conseguenze. In pratica, questa norma, non avendo tenuto conto del fatto che, quali che siano le motivazioni, con il licenziamento diviene chiara la rottura di un rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore - con il conseguente venir meno di un fattore determinante per la vita delle imprese di minori dimensioni - ha finito per instaurare un regime che si è rivelato per le piccole imprese (tali sono anche le imprese con sedici o più lavoratori) un vero e proprio disincentivo alla assunzione in generale ed al superamento dei quindici dipendenti in particolare.
      L'approvazione della presente proposta di legge, invece, determinerebbe per tutte le imprese l'applicazione del regime vigente per quelle che non superano i quindici dipendenti. Anche per tali aziende, in caso di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, è il giudice a stabilire se sussistano o meno le condizioni di giusta causa o giustificato motivo, ma la «sanzione» prevista per il datore di lavoro consiste o nella riassunzione (comunque meno onerosa del reintegro) o, in alternativa, nella corresponsione di una indennità monetaria pari da 2,5 a 6 volte la retribuzione mensile.

 

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